Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia».